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I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonche' gli edificii per magazzini delle Casse provinciali e dei Monti frumentari, per abitazioni e stazioni di monta, dei poderi sperimentali sono esenti dalle imposte erariali e relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati. L'imposta sui terreni sgravati non dara' luogo a reimposizione e l'importo di essa andra' in diminuzione del contingente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
