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[1]I terreni guadagnati sugli attuali alvei dei fiumi e dei torrenti saranno per quindici anni esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.
[2]Non appena i detti terreni saranno messi in coltura, dovra' esserne fatta denunzia all'agenzia delle imposte, e dal primo anno in cui la coltura sara' attuata decorrera' il termine di esenzione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
