Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno esenti dalla tassa di famiglia o di focatico i lavoratori e le loro famiglie che prenderanno dimora stabile nelle terre da essi coltivate.

[2]Saranno pure esenti dalla tassa sul bestiame i buoi da lavoro, le vacche e i cavalli da tiro adibiti alla coltivazione del fondo, in numero complessivo non maggiore di sei. L'esenzione non si estende ai cavalli da sella e da carrozza.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art87 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari