Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Saranno esenti dalla tassa di famiglia o di focatico i lavoratori e le loro famiglie che prenderanno dimora stabile nelle terre da essi coltivate.
[2]Saranno pure esenti dalla tassa sul bestiame i buoi da lavoro, le vacche e i cavalli da tiro adibiti alla coltivazione del fondo, in numero complessivo non maggiore di sei. L'esenzione non si estende ai cavalli da sella e da carrozza.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
