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[1]Per la durata di un ventennio il Governo potra' concedere gratuitamente le derivazioni da tutti i corsi di acque pubbliche della Calabria.
[2]La gratuita' delle concessioni e' subordinata alle condizioni seguenti:
- a)che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;
- b)che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;
- c)che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico coi privilegi della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilita', tutte le derivazioni parziali di privata proprieta' ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potra' dare un compenso pecunario o una quantita' di energia commisurata all'utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.
[3]Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.
[4]Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi nei quali il concessionario non dia principio entro un determinato periodo di tempo tanto alla costruzione, quanto all'esercizio delle opere di derivazione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
