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[1]Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, limitatamente all'esercizio industriale, le Societa', i Consorzi e i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali di cui all'art. 88 e usassero della forza motrice prodotta dalle suddette derivazioni per l'esercizio di nuovi opifici industriali.
[2]Tale esenzione non competera' a quegli opifici esistenti che trasformassero i loro motori, usando dell'accennata nuova forza motrice.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
