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[1]Le baracche e le case costruite a spese dello Stato nei comuni danneggiati dal terremoto saranno concesse ad uso gratuito per ventinove anni a famiglie di lavoratori poveri, preferendo quelle che presentemente le abitano.
[2]Le concessioni si fanno per sorteggio nei modi che saranno indicati dal regolamento. I concessionari devono provvedere alla manutenzione.
[3]Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sara' fatta nel modo sopraindicato.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
