Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le baracche e le case costruite a spese dello Stato nei comuni danneggiati dal terremoto saranno concesse ad uso gratuito per ventinove anni a famiglie di lavoratori poveri, preferendo quelle che presentemente le abitano.

[2]Le concessioni si fanno per sorteggio nei modi che saranno indicati dal regolamento. I concessionari devono provvedere alla manutenzione.

[3]Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sara' fatta nel modo sopraindicato.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art9 · fonte del testo

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