Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli opifici tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge entro dieci anni dalla sua pubblicazione, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
[2]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno porte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati o sui terreni e dalle relative sovrimposte.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
