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[1]Per gli opifici tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge entro dieci anni dalla sua pubblicazione, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

[2]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno porte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati o sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art90 · fonte del testo

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