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Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o si trasformassero, non si potra' per il decennio, di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, e saranno esentate dall'imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
