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Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o si trasformassero, non si potra' per il decennio, di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, e saranno esentate dall'imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art91 · fonte del testo

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