Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile:
- a)i redditi e i maggiori profitti che i proprietari e i coltivatori, isolatamente o associati, ritraggono da manipolazione, trasformazione e miglioramento dei prodotti dei loro fondi, sempreche' la trasformazione di prodotti non assuma i caratteri di un'industria speciale.
- b)i redditi che il proprietario del fondo percepisce per il valore delle scorte vive o morte, comunque assegnate al fondo, giusta la consuetudine locale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
