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[1]Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati a causa dei danni di cui al capoverso a) dell'art. 5, nei Comuni danneggiati delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, l'imposta comincera' a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione.
[2]Parimente pei fabbricati pei quali in relazione ai danni, di cui al capoverso b) dell'art. 5, si e' fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potra' procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
