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Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai Comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto Reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
