Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai Comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto Reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art97 · fonte del testo

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