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In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato ed ai contributi statali per opere pubbliche nel comune di Napoli e per l'integrazione del bilancio del Comune stesso, da sostenersi o da concedersi con i normali stanziamenti di bilancio i esecuzione di leggi generali, sono autorizzati le spese e i contributi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art1 · fonte del testo