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La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, e' autorizzata a costituire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricita' per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria. Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;297~art9 · fonte del testo