Art. 10 — Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio
Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente dei Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
