Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 10 — Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio

Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente dei Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art10 · fonte del testo