Art. 9 — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
I redditi derivanti dall'esercizio delle navi di nuova costruzione ammesse a godere dei benefici della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni dalla data di entrata in effettivo esercizio delle navi.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
