Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 27 — Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2

Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo 11, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12. Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda. Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art27 · fonte del testo