Art. 22 — Garanzie del credito per i finanziamenti
Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente articolo deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi in costruzione o in trasformazione. Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa. Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Detto privilegio la effetto anche nei confronti dei terzi esso e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia. Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile, presso il tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori, e di esso sara' dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia. L'ipoteca ed il privilegio si intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
