Art. 12 — Garanzia del credito per i finanziamenti
I finanziamenti previsti dall'art. 11 devono essere garantiti con l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto mutuante sulla nave in costruzione o in trasformazione. L'iscrizione ha luogo con la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa. Il finanziamento e' altresi' garantito con privilegio speciale sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia. A richiesta dell'Istituto mutuante, il privilegio e' annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Testo vigente dal 29 luglio 1954
