Art. 23 — Operatività della garanzia dello Stato
Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato, ai sensi del precedente articolo 21, diventa operativa e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto quando, essendo la nave ipotecata oggetto di esecuzione forzata, abbia avuto termine la procedura esecutiva nei suoi confronti o nei riguardi delle cose sottoposte a privilegio ai termini del precedente articolo. Inoltre la detta garanzia sussidiaria, diventa ugualmente operativa, e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:
- a)ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave ipotecata per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dall'indennita' di assicurazione;
- b)ogni qualvolta la nave abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali nazionali, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.
Testo vigente dal 23 marzo 1949
