Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato, ai sensi del precedente articolo 21, diventa operativa e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto quando, essendo la nave ipotecata oggetto di esecuzione forzata, abbia avuto termine la procedura esecutiva nei suoi confronti o nei riguardi delle cose sottoposte a privilegio ai termini del precedente articolo. Inoltre la detta garanzia sussidiaria, diventa ugualmente operativa, e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

  • a)ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave ipotecata per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dall'indennita' di assicurazione;
  • b)ogni qualvolta la nave abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali nazionali, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art23 · fonte del testo