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I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sara' emanato dal Ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco e' sottoposto a revisione triennale.

Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-03-01;90~art2 · fonte del testo