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Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, e' riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-03-01;90~art3 · fonte del testo