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Nell'assegnazione della sede sara' data, a parita' di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune. Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non puo' essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio. In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'art. 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni e' data la precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale. Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-03-01;90~art4 · fonte del testo