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L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di all'art. 2. Ai Comuni che, per le scuole di cui all'art. 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, e' concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.
Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 16 dicembre 2010
