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Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessita' di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.
Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 16 dicembre 2010
