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A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti che, a causa della eccezionale siccita' verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subito perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 al tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame. Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo stesso.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;857~art1 · fonte del testo