Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per cederli a prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale ai conduttori di aziende agricole che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1. I produttori agricoli di cui al comma precedente debbono inoltrare, all'ente di sviluppo operante nella zona, domanda di acquisto per il quantitativo occorrente alla alimentazione del bestiame in dotazione alle aziende gestite, esclusi gli animali di bassa corte, per un periodo di tempo non superiore a mesi nove, versando l'importo corrispondente. Le domande devono essere corredate da nulla osta da rilasciarsi da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente in base alle effettive esigenze delle singole aziende. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere agli enti di sviluppo la differenza tra il prezzo di acquisto dei cereali e quello di cessione ai predetti conduttori agricoli. Agli enti suddetti sara' altresi' riconosciuto un compenso globale per spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968. L'acquisto dei cereali predetti da parte degli enti presso l'organismo di intervento e' esente da ogni onere fiscale ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto fatto dai produttori agricoli autorizzati presso gli enti di sviluppo e' esente dall'imposta di bollo per quietanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-07-29;857~art4 · fonte del testo