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Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale e' riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci. Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art1 · fonte del testo