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[1]Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:
[2]Art. 161. - Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti. - I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o piu' figli di nazionalita' italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:
- a)aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'articolo 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;
- b)riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'articolo 89, sui redditi di terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000. Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni e' ridotto a sei per le vedove di guerra, finche' permane lo stato vedovile. Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante. Le agevolazioni previste nei comuni precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualita' di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli".
[3]"Art. 163. - Agevolazioni ridotte. - Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della meta' quando il numero dei figli effettivamente a carico non e' inferiore a cinque".
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
