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Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario e' ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato dall'ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque. Nel caso che uno o piu' figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell'asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art12 · fonte del testo