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Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o piu' figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa e' applicata con aliquota proporzionale ridotta alla meta' quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico. Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi. Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, e' accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla meta', a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o piu' o di famiglia con almeno cinque figli a carico. I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data, dell'ultimazione della costruzione.
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
