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Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la qualita' di componente di famiglia numerosa per coloro che avendo i requisiti di cui ai precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dell'accoglimento della domanda. Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale piu' richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano. I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art2 · fonte del testo