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Gli Enti, aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera, in campo provinciale. Gli alloggi di cui ai precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra, genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare. Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o piu' camere, gia' costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei comuni precedenti. Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie e' riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purche' ne facciano domanda.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art4 · fonte su Normattiva