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Gli Enti, aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera, in campo provinciale. Gli alloggi di cui ai precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra, genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare. Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o piu' camere, gia' costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei comuni precedenti. Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie e' riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purche' ne facciano domanda.
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
