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Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e' aggiunto il seguente: "L'esonero e il semiesonero, sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque tigli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare".

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art5 · fonte del testo