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Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla meta' dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dai pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della succitata legge.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art6 · fonte del testo