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I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti: "1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o piu' figli di nazionalita' italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico; "2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalita' italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare".

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;551~art8 · fonte del testo