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All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facolta' del Ministro per la difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, e' aggiunta la seguente lettera: "f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico".
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
