Art. 1 — Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna
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Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966
