Art. 1 — Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna
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Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n.1416
1La L. 23 dicembre 1965, n.1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
