Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 1 — Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n.1416

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La L. 23 dicembre 1965, n.1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art1 · fonte su Normattiva