Art. 10 — Contributo di percorrenza
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Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai natanti a propulsione meccanica, iscritti nei registri degli Ispettorati di porto (o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed impiegati in servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne, puo' essere concesso un contributo di percorrenza, da parte dello Stato, in misura non superiore a lire 0.80 per tonn/km utile trasportata o rimorchiata nell'anno precedente. La misura del contributo statale entro il limite massimo suddetto e le modalita' di corresponsione del contributo stesso saranno stabilite, a seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del trasporto o del rimorchio a cui e adibito il iatante, nell'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge. Sono esclusi dal contributo statale di cui al comma primo del presente articolo i natanti adibiti a servizio non di linea, per trasporto di persone per conto di terzi. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n.1416
1La L. 23 dicembre 1965, n.1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."
L. 21 aprile 1967, n. 313
2La L. 21 aprile 1967, n. 313 ha disposto (con l'articolo unico) che " Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorita' marittima e' da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna."
Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
