Art. 10 — Contributo di percorrenza
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Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai natanti a propulsione meccanica, iscritti nei registri degli Ispettorati di porto (o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed impiegati in servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne, puo' essere concesso un contributo di percorrenza, da parte dello Stato, in misura non superiore a lire 0.80 per tonn/km utile trasportata o rimorchiata nell'anno precedente. La misura del contributo statale entro il limite massimo suddetto e le modalita' di corresponsione del contributo stesso saranno stabilite, a seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del trasporto o del rimorchio a cui e adibito il iatante, nell'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge. Sono esclusi dal contributo statale di cui al comma primo del presente articolo i natanti adibiti a servizio non di linea, per trasporto di persone per conto di terzi.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1966
