Art. 4 — Modalità di ammissione al contributo statale
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Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data della sua presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario. Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'articolo 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore per la navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche della navigazione interna nazionale, avuto riguardo all'impiego al quale il natante e' destinato. Il Ministro puo' promuovere e consentire, indicando le modalita' ed i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini della costruzione di singole navi, o della autorizzazione di quelle gia' in esercizio.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
