I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art32 · fonte su Normattiva