Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 5 — Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I natanti ammessi al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo case di guerra o altri casi di emergenza determinati con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art5 · fonte su Normattiva