Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Art. 5 — Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I natanti ammessi al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo case di guerra o altri casi di emergenza determinati con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
