Art. 6 — Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio
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I lavori di costruzione o di ammodernamento dei natanti previsti negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine; copia autentica del contratto stipulato con il costruttore e regolarmente registrato. Per continuare ad usufruire del relativo contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, i natanti devono entrare in effettivo esercizio previa iscrizione nei registri degli Ispettorati di porto, o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competenti - nei termini stabiliti dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge, e devono essere mantenuti per almeno dieci anni da tale entrata in esercizio, nelle condizioni di idoneita' fissate nei rispettivi certificati di cui all'articolo 72 del regolamento per la navigazione interna approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631. Per il periodo in cui le sopraddette condizioni di idoneita' vengano a mancare per fatto del proprietario, resta sospesa la corresponsione dell'accordato contributo statale. Per i natanti ammessi al contributo statale di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, il trasferimento d'iscrizione nei registri per la navigazione marittima puo' aver luogo solo previa autorizzazione da rilasciarsi, di volta in volta, dal Ministero dei trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna. Dei medesimi natanti anzidetti e' vietata, inoltre l'alienazione a stranieri per tutto il periodo di durata del relativo contributo statale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
