Art. 9 — Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio
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I lavori per le nuove costruzioni e per l'installazione delle nuove attrezzature portuali di cui all'articolo 7 della presente legge, devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica, anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine, copia autentica del contratto stipulato con l'impresa costruttrice e regolarmente registrato. Le medesime costruzioni e attrezzature portuali sopraddette devono, entro due anni dalla data di ammissione al relativo contributo statale e sotto pena di decadenza dal contributo stesso, avere raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per i trasporti puo' tuttavia mantenere la corresponsione del contributo statale alle costruzioni e alla attrezzature che al termine del biennio non abbiano raggiunto tale percentuale di avanzamento dei lavori, qualora dagli interessati sia dimostrato che il ritardo non e' ad essi imputabile. Per continuare ad usufruire dell'ottenuto contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, le nuove costruzioni e le attrezzature portuali devono entrare in effettivo esercizio - previa osservanza dello norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 - nei termini fissati dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
