Il sussidio non puo' eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.
Testo vigente dal 20 dicembre 1950
Il sussidio non puo' eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.
Testo vigente dal 20 dicembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;985~art4 · fonte del testo