Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti:

  • a)alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
  • b)al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni;
  • c)al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
  • d)all'acquisto di sementi;
  • e)alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte. La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;985~art3 · fonte del testo