Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti:
- a)alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
- b)al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni;
- c)al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
- d)all'acquisto di sementi;
- e)alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte. La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.
Testo vigente dal 20 dicembre 1950
