Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interresse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali. Quando il fondo e' condotto in forma associativa il sussidio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 20 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;985~art5 · fonte del testo