Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 e' attribuita al presidente della giunta provinciale la facolta' di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente. Il presidente della giunta provinciale ha altresi' facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art30 · fonte su Normattiva