I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
Testo vigente dal 11 aprile 1972
I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
Testo vigente dal 11 aprile 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art29 · fonte su Normattiva